Regolamento

modificato il 16 gennaio 2009

VISTO l’atto costitutivo del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici (CIRSIL) fra le Università di Bologna, Bergamo, Firenze, Genova, Milano, Modena e Reggio Emilia, Napoli “Federico II”, Palermo, Pisa e Torino, allargata ai membri del Centro,

VISTO il testo della nuova convenzione modificata in occasione del rinnovo del 2007,

l’Assemblea Generale, nella riunione del 16 gennaio 2009, approva i seguenti articoli:

Art. 1 – Scopi del Centro

Scopo del Centro è la promozione di ricerche nell’ambito della storia degli insegnamenti linguistici (lingue classiche, lingua nazionale, lingue straniere moderne).

Per conseguire i suoi scopi il Centro provvederà a:

  • promuovere, sostenere e coordinare ricerche;
  • favorire la raccolta e lo scambio di documentazione, informazioni e materiali atti alla ricerca, anche nel quadro di collaborazione con altri organismi ed enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati;
  • stimolare iniziative di divulgazione tramite conferenze, congressi, corsi, ecc. pubblicando i risultati scientifici ottenuti.

Art. 2 – Sede del Centro

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne dell’Università di Bologna (via Cartoleria 5, CAP 40124).

Le attività scientifiche del Centro saranno svolte in base ai piani elaborati dal Comitato Scientifico del Centro stesso di cui ai successivi art. 4 e 5.

Art. 3 – Organi del Centro

 Sono organi del Centro:

  1. il Direttore
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Comitato Scientifico

 Art. 4 – Il Direttore

Il Direttore, scelto fra docenti e ricercatori, è designato dai membri del Consiglio Direttivo; rimane in carica tre anni e può essere riconfermato per un triennio; svolge le seguenti funzioni avvalendosi di un ufficio di Segreteria:

  •  rappresenta il Centro e ne è responsabile;
  •  convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico;
  • sottopone per l’approvazione al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico la programmazione e il rendiconto    scientifico e finanziario annuale;
  •  sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le relative attribuzioni.
  •  invia alle Università convenzionate una relazione biennale sull’attività svolta.

Art. 5 – Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo è composto dai rappresentanti delle Università convenzionate in ragione di uno per ciascuna di esse, designato da ogni ateneo secondo le norme in vigore nello stesso e rimane in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • eleggere nel proprio seno il Direttore;
  • assumere tutte le delibere di carattere organizzativo e scientifico necessarie al funzionamento del centro;
  • deliberare su eventuali modifiche al testo convenzionale, modifiche che saranno poi sottoposte all’approvazione degli organi accademici degli atenei convenzionati;
  • deliberare l’ammissione al Centro di nuovi membri, su proposta di almeno un membro del Centro stesso;
  • deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame da almeno due membri del Centro.

Il Comitato Scientifico è composto dal Consiglio direttivo affiancato dai rappresentanti delle diverse aree disciplinari designati dai membri dei rispettivi settori disciplinari (attualmente: lingue classiche, lingua italiana, lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca e lingua spagnola).

Il Comitato Scientifico ha il compito di  proporre al Consiglio direttivo la programmazione scientifica e le linee generali delle attività del Centro.

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico si riuniscono congiuntamente, su convocazione del Direttore, almeno una volta all’anno e, comunque, ogni volta sia richiesto da almeno la metà dei membri.

Sono membri del Centro, oltre agli afferenti alle Università convenzionate, anche gli studiosi che ne chiedono l’ammissione a titolo personale.

Il Centro si avvale di una segreteria organizzativa. Il segretario è nominato dal Direttore, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Un’assemblea plenaria di tutti membri del Centro viene indetta annualmente dal Direttore per raccogliere indicazioni e pareri sulla programmazione culturale del Centro.

La convocazione dell’assemblea deve essere fatta con un anticipo di almeno 30 gg. e può essere fatta anche via e-mail.

Art. 6 – Finanziamenti

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da:

  • Ministero Istruzione Università Ricerca
  • Consiglio Nazionale delle Ricerche
  • Convenzioni nazionali ed internazionali con enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario
  • Enti pubblici, privati o fondazioni nazionali o esteri

Gli eventuali finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso la sede del Centro. I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato.

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

  1. mancanza di Dipartimento cui afferiscono aderenti al Centro disponibile per l’espletamento per le pratiche amministrative;
  2. venire meno dell’interesse per la ricerca oggetto del Centro
  3. recesso di almeno due terzi delle università contraenti.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento. Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l’esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento dell’”ultrattività” dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione dell’ultima università aderente, ha durata  quinquennale ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio. Il rinnovo sarà attuato con specifica delibera delle Università aderenti senza la stipulazione di un nuovo atto scritto.

Il Direttore, previa delibera del Consiglio Direttivo, può proporre agli organi accademici la stipulazione di convenzioni con altre università o enti italiani o stranieri, nell’interesse del Centro, allo scopo di sviluppare e potenziare i mezzi di ricerca e le competenze specifiche.

Ogni Università convenzionata ha la possibilità di recedere dal Centro inviando disdetta almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione tramite lettera raccomandata con A.R. indirizzata al Direttore del Centro.

 Art. 8 – Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Centro, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate.

Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Art. 9 – Tutela della proprietà intellettuale

Fatti salvi i diritti morali d’autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti (“Risultati”) nell’ambito delle attività del centro, apparterranno all’istituzione convenzionata che ha svolto l’attività.

Ai fini della presente accordo il termine Risultati si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di qualsiasi opera letteraria, presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell’ambito delle attività svolte dal Centro e inerenti all’approfondimento scientifico della storia degli insegnamenti linguistici.

Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente da più istituzioni convenzionate, le istituzioni interessate si impegnano fin da ora a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati.